Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.