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  • Art. 237 Codice Ordinamento Militare - Strade militari ed esigenze militari in relazione alla circolazione stradale

Art. 341 Codice Ordinamento Militare - Opere per le quali occorre l’autorizzazione dell’autorità militare

E’ vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorità militare. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari. Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.




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