Art. 342 Codice Ordinamento Militare - Condizioni e ambito dell’autorizzazione

L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio. L'autorizzazione è subordinata alla condizione ­ da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù ­ che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall’autorità militare.




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