• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2057 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 343 Codice Ordinamento Militare - Ordini di demolizione

E’ sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico­forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto