Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capo e a quelle emanate in base a esso dalle autorità competenti sono punite con l'ammenda da euro 52,00 a euro 516,00 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. 2. Inoltre l'autorità militare può disporre che, a spese del contravventore, siano rimesse le cose nel pristino stato. Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.