• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 358 Codice Ordinamento Militare - Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato. Ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l’autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai sensi dell’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto