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Art. 363 Codice Ordinamento Militare - Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino

I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall’articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall’articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta. 1­bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190. (2) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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