Ai sensi dell’articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto: non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.