Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell’articolo 817 del codice civile; alle cose di cui all’articolo 812, comma 2 del codice civile. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.