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Art. 378 Codice Ordinamento Militare - Cose immobili

Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione: alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell’articolo 817 del codice civile; alle cose di cui all’articolo 812, comma 2 del codice civile. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.




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