Art. 40 Codice Ordinamento Militare - Configurazione della carica di Segretario generale della difesa

Il Segretario generale della difesa: è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa; è nominato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico­operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti.




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