Art. 404 Codice Ordinamento Militare - Collaborazione con altri organi

Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto