Il Segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni: ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero; si avvale di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile e uno, di norma, militare, nominati secondo le procedure previste dall’articolo 19, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di Vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale a uno dei due vice segretari generali; (1) dispone del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento. (1) Lettera così corretta da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209.