L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell’articolo 378. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.