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  • Art. 1339 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni generali sull’avanzamento per merito di guerra

Art. 430 Codice Ordinamento Militare - Quietanza del pagamento

La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.




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