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Art. 44 Codice Ordinamento Militare - Registro nazionale delle imprese

Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. (1) Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento. (2) L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: le imprese dichiarate fallite; le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185; le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento; le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvede alla revisione triennale del registro; fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento. Per l’iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello il cui contributo si riferisce. (1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 105/2012. (2) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 105/2012.




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