La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 25, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.