Art. 442 Codice Ordinamento Militare - Omessa custodia di cose requisite

Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.




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