• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 376 Codice Ordinamento Militare - Persone esenti dalla requisizione di servizi

Art. 444 Codice Ordinamento Militare - Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto