Gli enti di cui all’articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell’articolo 47.