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  • Art. 478 Codice Ordinamento Militare - Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio

Art. 46 Codice Ordinamento Militare - Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari

Gli enti di cui all’articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell’articolo 47.




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