Art. 52 Codice Ordinamento Militare - Magistrati militari

I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l’Ufficio militare di sorveglianza); di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). Le funzioni requirenti sono: di primo grado (sostituto procuratore militare); di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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