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  • Art. 1099 bis Codice Ordinamento Militare - Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano

Art. 521 Codice Ordinamento Militare - Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.




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