Art. 525 Codice Ordinamento Militare - Competenza dei tribunali militari

Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.




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