Art. 527 Codice Ordinamento Militare - Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio

Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, nonché l'articolo 1 del decreto­legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460. (1) 1­bis. L'articolo 1 del decreto­legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici. (2) Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l'attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. (1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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