Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. (1) Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. (1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. l), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.