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  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 549 bis Codice Ordinamento Militare - Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate

Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo. 1­bis. II Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1). Articolo inserito dall’art. 4, comma 2, lett. b), L. 31 dicembre 2012, n. 244. (1) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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