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  • Art. 376 Codice Ordinamento Militare - Persone esenti dalla requisizione di servizi

Art. 567 Codice Ordinamento Militare - Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati

Le spese per l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l’espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. (1) La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l’osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 3, lett. d), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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