La Corte militare d’appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. La Corte militare d'appello è formata: da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 5, che la presiede; da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4; da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2. Le sezioni della Corte sono formate: da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 4, che la presiede; da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2. La Corte militare d’appello giudica con l'intervento: del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente; di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice; (1) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. (2) Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari. (1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.