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  • Art. 193 Codice Ordinamento Militare - Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

Art. 587 Codice Ordinamento Militare - Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale

L’onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell’Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, è a carico dell’Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l’onere per il trattamento economico di attività è a carico dell’Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell’Amministrazione della difesa.




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