Art. 589 bis Codice Ordinamento Militare - Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. s), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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