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  • Art. 2095 Codice Ordinamento Militare - Sanzioni amministrative per chi ostacola o trae in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare

Art. 595 Codice Ordinamento Militare - Indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche

Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le indennità, i contributi, gli indennizzi, gli assegni e le provvidenze di cui all’articolo 1809, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.




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