• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 385 Codice Ordinamento Militare - Poteri dell'autorità nella requisizione di aziende

Art. 61 Codice Ordinamento Militare - Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto