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  • Art. 1880 Codice Ordinamento Militare - Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

Art. 61 Codice Ordinamento Militare - Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.




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