Art. 612 Codice Ordinamento Militare - Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio

Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in considerazione dell’andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.




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