Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all’articolo 550 e ai bisogni di cui all’articolo 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.