Lo stato di militare si perde esclusivamente: per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra; per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato; c) per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell’articolo 32quinquies del codice penale.