Art. 625 Codice Ordinamento Militare - Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice. (2) Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell’Amministrazione della difesa e delle Forze armate. Il personale religioso impiegato dall’Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V. (1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto