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  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 629 Codice Ordinamento Militare - Successione e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali

La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono così determinate in ordine crescente: sergente: vicebrigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l’Aeronautica militare; maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l’Aeronautica militare; maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l’Aeronautica militare; primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza per l’Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza. Ai primi marescialli e gradi corrispondenti può essere attribuita la qualifica di luogotenente. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.




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