Art. 642 Codice Ordinamento Militare - Revoca e sospensione dei concorsi

L’amministrazione, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di: revocare il bando di concorso; sospendere o rinviare le prove concorsuali; modificare il numero dei posti messi a concorso; sospendere l’ammissione ai corsi di formazione iniziale.




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