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Art. 648 Codice Ordinamento Militare - Età per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

L'età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non può essere superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare, il limite massimo è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'età massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia dell’Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti, è stabilita in 28 anni.




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