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  • Art. 2136 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 65 Codice Ordinamento Militare - Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione. Il magistrato militare che ha eseguito l’ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.




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