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  • Art. 1880 Codice Ordinamento Militare - Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

Art. 66 Codice Ordinamento Militare - Attribuzioni del presidente e del vice presidente

Il presidente del Consiglio della magistratura militare: indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.




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