Art. 666 Codice Ordinamento Militare - Immissioni in ruolo

Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non può in ogni caso superare rispettivamente un dodicesimo e un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico­logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.




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