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  • Art. 2136 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza

Art. 67 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell’articolo 61, comma 1.




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