Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1. (1) 2. Il personale reclutato tramite concorso interno è immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1bis. (3) 3. I posti di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneità agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di età. Per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa (4); b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; (5) 2) non hanno superato il ventottesimo anno di età; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; (2) 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (6). 5. Ai concorsi di cui all’ articolo 679, comma 1, lettera b), possono partecipare: a) nel limite del 10 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso: 1) non hanno superato il 40° anno di età; 2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio (2); b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) hanno compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il concorso. 5bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di età non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. (7) 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4 e 5, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (2) Numero così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (3) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (4) Numero così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (5) Numero così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (6) Numero così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (7) Comma inserito dall’ art. 7, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.