I sovrintendenti del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per titoli ed esami, dal personale dello stesso Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che alla scadenza dei termini di presentazione delle domande: è idoneo al servizio militare incondizionato o è giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5; ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna; non è sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, o è sospeso dal servizio o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; non è stato comunque già dispensato d'autorità dal corso per la nomina a vice brigadiere. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a pari punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la minore età. Le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione e la valutazione dei titoli e il numero dei posti sono stabiliti con il decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso. I vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione, che può essere ripetuto una sola volta, della durata di norma non inferiore a tre mesi. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione di fine corso sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata. E' dimesso dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col grado rivestito e senza detrazione di anzianità, il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualità necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver già ripetuto il corso; è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi; si trova nelle condizioni previste dal regolamento. Nelle ipotesi di esclusione per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà del frequentatore lo stesso è ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dal corso sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel regolamento.