Art. 695 Codice Ordinamento Militare - Nomina a vice brigadiere

Coloro che al termine del corso di cui all’articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità, sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purché continuino a possedere i requisiti di cui all’articolo 693, comma 2.




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