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Art. 696 Codice Ordinamento Militare - Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri

Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 685, comma 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. (1) Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianità e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9. (1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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