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  • Art. 868 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni generali sulla reintegrazione nel grado

Art. 7 Codice Ordinamento Militare - Ufficio di segreteria

L’Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.




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