Art. 707 Codice Ordinamento Militare - Requisiti speciali

Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare; b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. (1) (1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. h), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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