Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all’articolo 783, nel limite delle vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. (1) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti nonché ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell’impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio. (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. i), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.