Art. 711 Codice Ordinamento Militare - Requisiti per l’ammissione

Salvo quanto disposto dall’articolo 714 possono partecipare ai concorsi di ammissione coloro che: al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, hanno compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°; (1) alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, sono in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico; (2) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; d) sono riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari. (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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